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In Italia la diffamazione è un reato previsto dall’articolo 595 del Codice penale, procedibile solo a querela della persona offesa, e può fondare anche un’azione civile di risarcimento del danno. Dopo la sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, per la diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità il giudice dovrebbe scegliere la reclusione solo nei casi di eccezionale gravità e applicare la multa in tutti gli altri. Offendere direttamente una persona (ingiuria) dal 2016 non è più reato ma un illecito civile, e norme distinte disciplinano gli atti persecutori, la diffusione non consensuale di immagini intime e la rimozione dei dati personali.
Questa guida offre informazioni generali sulla legge in Italia, verificate sulle fonti elencate di seguito il 1° novembre 2026. Non costituisce consulenza legale. Le leggi cambiano e ogni caso è diverso: per un parere sulla tua situazione, rivolgiti a un avvocato abilitato in Italia.
L’Italia in sintesi
Diffamazione penalePuò essere reato
Tutela anti-SLAPPLimitata
La legge sulla diffamazione in Italia
Da dove viene la legge
L’Italia è un paese di civil law. L’art. 595 c.p. definisce la diffamazione come l’offesa all’altrui reputazione comunicando con più persone. Sul piano civile, l’art. 2043 del Codice civile obbliga chi cagiona ad altri un danno ingiusto con un fatto doloso o colposo a risarcirlo, e l’art. 185 c.p. aggiunge che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento.
Fonti: Codice penale, art. 595 (Diffamazione); Codice civile, art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito); Codice penale, art. 185 (Restituzioni e risarcimento del danno)
La diffamazione è reato?
La diffamazione è reato ai sensi dell’art. 595 c.p., con pene più elevate quando si attribuisce un fatto determinato e quando l’offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ipotesi punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa. Con la sentenza n. 150 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 13 della legge sulla stampa, che imponeva la reclusione per la diffamazione a mezzo stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, e ha chiarito che, in base all’art. 595, il giudice dovrebbe scegliere la reclusione solo nei casi di eccezionale gravità, come le campagne di disinformazione consapevolmente false, e la multa in tutti gli altri. Il reato è procedibile solo a querela della persona offesa e dal 2016 offendere direttamente una persona (ingiuria) non è più reato ma un illecito civile, punito con una sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro.
Fonti: Codice penale, art. 595 (Diffamazione); Corte costituzionale, sentenza n. 150/2021 (Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie speciale, n. 28 del 14 luglio 2021); Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), art. 13; Codice penale, art. 597 (Querela della persona offesa); D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 4; Codice penale, art. 594 (abrogato dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7)
Prescrizione e termini
Il diritto italiano non distingue tra diffamazione scritta e orale (libel e slander). Ai sensi dell’art. 2947 del Codice civile, il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in genere in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ma se il fatto è previsto anche come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile; per un delitto come la diffamazione, l’art. 157 c.p. fissa tale termine in non meno di sei anni. La querela va presentata in genere entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto, ai sensi dell’art. 124 c.p.
Fonti: Codice civile, art. 2947 (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno); Codice penale, art. 124 (Termine per proporre la querela); Codice penale, art. 157 (Prescrizione)
Diffamazione «per se»
Il diritto italiano non conosce la categoria di common law della defamation per se. L’art. 2059 del Codice civile ammette il risarcimento del danno non patrimoniale solo nei casi previsti dalla legge, e l’art. 185 c.p. lo prevede quando il danno deriva da un reato: il giudice può quindi riconoscere il risarcimento del danno alla reputazione e alla dignità oltre a quello patrimoniale.
Fonti: Codice penale, art. 185 (Restituzioni e risarcimento del danno); Codice civile, art. 2059 (Danni non patrimoniali)
Tutela anti-SLAPP
L’Italia non ha una legge specifica anti-SLAPP. Ai sensi dell’art. 96 del Codice di procedura civile, il giudice può condannare la parte soccombente che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave a risarcire i danni all’altra parte e, in questi casi, deve condannarla anche al pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Fonte: Codice di procedura civile (c.p.c.), art. 96 (Responsabilità aggravata)
Rettifica
L’art. 8 della legge sulla stampa obbliga il direttore responsabile di un quotidiano, di un periodico o di un’agenzia di stampa a pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le rettifiche non abbiano contenuto penalmente rilevante. I quotidiani devono pubblicarle entro due giorni dalla richiesta, in testa di pagina e nella stessa pagina dell’articolo originale. Se la testata non provvede, l’interessato può chiedere al giudice di ordinarne la pubblicazione, e l’inadempimento è punito con una sanzione pecuniaria.
Fonte: Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), art. 8 (Risposte e rettifiche)
Cause di non punibilità e personaggi pubblici
Di regola, chi è accusato di diffamazione non è ammesso a provare la verità del fatto (exceptio veritatis), ma l’art. 596 c.p. lo consente quando si attribuisce un fatto determinato nei casi previsti, ad esempio quando la persona offesa è un pubblico ufficiale e il fatto riguarda l’esercizio delle sue funzioni; se la verità è provata, l’autore non è punibile, salvo che i modi usati siano di per sé offensivi. L’art. 51 esclude la punibilità per l’esercizio legittimo di un diritto, e la Corte costituzionale, nella sentenza n. 150 del 2021, ha considerato tutelati il diritto di cronaca e di critica quando sono esercitati entro i loro limiti. In base all’art. 599, non è punibile chi commette il fatto nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.
Fonti: Codice penale, art. 596 (Esclusione della prova liberatoria); Codice penale, art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere); Corte costituzionale, sentenza n. 150/2021 (Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie speciale, n. 28 del 14 luglio 2021); Codice penale, art. 599 (Provocazione)
Molestie online, cyberstalking e doxing in Italia
Cyberstalking
L’art. 612-bis c.p. (atti persecutori) punisce con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura, da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona cara, o da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, e la persona offesa ha in genere sei mesi per proporre querela.
Fonte: Codice penale, art. 612-bis (Atti persecutori)
Molestie online
L’art. 660 c.p. punisce, a querela della persona offesa, chi in un luogo pubblico o col mezzo del telefono reca a taluno molestia o disturbo per petulanza o per altro biasimevole motivo. Per i minori, la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo consente alla vittima che abbia compiuto 14 anni, o a un genitore, di chiedere al gestore del sito internet o del social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali del minore; se il gestore non provvede entro 48 ore, la richiesta può essere rivolta al Garante per la protezione dei dati personali, che deve provvedere entro 48 ore.
Fonti: Codice penale, art. 660 (Molestia o disturbo alle persone); Legge 29 maggio 2017, n. 71, art. 2 (vedi anche art. 1)
Doxing
Pubblicare online i dati personali di qualcuno senza una base giuridica può violare la normativa sulla protezione dei dati, e l’interessato può presentare reclamo al Garante ai sensi dell’art. 141 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice privacy). In base all’art. 167 dello stesso Codice, trattare dati sensibili o relativi a condanne penali in violazione delle sue norme, al fine di trarne profitto o di arrecare danno all’interessato, è reato punito con la reclusione da uno a tre anni se dal fatto deriva un nocumento.
Fonti: Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 167 (Trattamento illecito di dati); Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 141 (Reclamo al Garante)
Immagini intime diffuse senza consenso
L’art. 612-ter c.p. punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, pubblica o diffonde immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate; la stessa pena si applica a chi, avendoli ricevuti, li diffonde a sua volta per recare danno. Da ottobre 2025 l’art. 612-quater punisce inoltre con la reclusione da uno a cinque anni chi diffonde immagini, video o voci generati o alterati con l’intelligenza artificiale, idonei a trarre in inganno e a cagionare un danno ingiusto. In base all’art. 144-bis del Codice privacy, chi ha compiuto 14 anni e ha fondato motivo di temere che tale materiale privato possa essere diffuso su piattaforme digitali può segnalarlo al Garante, che decide entro 48 ore.
Fonti: Codice penale, art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti); Codice penale, art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale); Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 144-bis (Revenge porn)
Protezione dei dati e diritto alla rimozione dei contenuti
Come Stato membro dell’UE, l’Italia applica il GDPR, il cui art. 17 riconosce il diritto alla cancellazione dei propri dati personali (il diritto all’oblio), ad esempio dopo la revoca del consenso, e obbliga il titolare che ha reso pubblici i dati a informare gli altri titolari che trattano link, copie o riproduzioni degli stessi. Il diritto ha dei limiti, anche a tutela del giornalismo e della libertà di espressione. Chi ritiene che i propri diritti sui dati siano stati violati può presentare reclamo al Garante ai sensi dell’art. 141 del Codice privacy.
Fonti: Garante per la protezione dei dati personali, guida ai diritti dell’interessato ai sensi del GDPR (art. 17); Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 141 (Reclamo al Garante)
Come rimuovere contenuti diffamatori in Italia
Una causa è una strada possibile, ma è lenta, costosa e pubblica. Molti contenuti dannosi si possono rimuovere prima attraverso la procedura di segnalazione della piattaforma, una diffida legale al titolare del sito o all’hosting, o una richiesta di rimozione ai motori di ricerca. La strada giusta dipende da dove si trova il contenuto e dalla legge che gli si applica.
Media Removal esamina ogni caso e consiglia la strada più rapida adatta alla situazione. La rimozione dipende sempre da ciascuna piattaforma e, quando serve, dai tribunali. Scopri i nostri servizi di rimozione contenuti, leggi come segnalare la diffamazione sui socialoppure richiedi un preventivo.
Domande frequenti sulla diffamazione in Italia
In Italia la diffamazione è reato?
Sì. La diffamazione è reato ai sensi dell’art. 595 c.p., procedibile solo a querela della persona offesa. Dopo la sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, il giudice dovrebbe riservare la reclusione ai casi di eccezionale gravità e applicare la multa negli altri casi.
Entro quanto tempo si può agire per diffamazione in Italia?
L’azione civile di risarcimento va proposta in genere entro cinque anni, ma può valere un termine più lungo quando l’affermazione costituisce anche reato; per la diffamazione, la prescrizione penale è di almeno sei anni. La querela va presentata di solito entro tre mesi da quando si è avuto notizia dell’affermazione. Poiché il termine corretto dipende dai fatti, conviene sentire presto un avvocato italiano.
In Italia insultare qualcuno online è reato?
Offendere direttamente una persona, anche con messaggi online inviati a lei, non è più reato ma un illecito civile che può comportare una sanzione pecuniaria civile da 100 a 8.000 euro. Le affermazioni che ledono la reputazione di qualcuno comunicando con più persone, come i post pubblici, possono invece costituire ancora diffamazione penale.
In Italia posso obbligare un giornale a pubblicare una rettifica?
Ai sensi dell’art. 8 della legge sulla stampa, un giornale deve pubblicare gratuitamente la tua dichiarazione o rettifica se ritieni l’articolo lesivo della tua dignità o contrario a verità, e un quotidiano deve farlo entro due giorni dalla richiesta. Se non lo fa, puoi chiedere al giudice di ordinarne la pubblicazione.
In Italia il revenge porn è reato?
Sì. Diffondere senza consenso immagini o video sessualmente espliciti destinati a rimanere privati è reato ai sensi dell’art. 612-ter c.p., punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa. Chi teme una simile diffusione può segnalarlo al Garante, che decide entro 48 ore.
Leggi sulla diffamazione nei paesi vicini
Fonti
- Codice penale, art. 595 (Diffamazione)
- Codice civile, art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito)
- Codice penale, art. 185 (Restituzioni e risarcimento del danno)
- Corte costituzionale, sentenza n. 150/2021 (Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie speciale, n. 28 del 14 luglio 2021)
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), art. 13
- Codice penale, art. 597 (Querela della persona offesa)
- D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 4
- Codice penale, art. 594 (abrogato dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7)
- Codice civile, art. 2947 (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno)
- Codice penale, art. 124 (Termine per proporre la querela)
- Codice penale, art. 157 (Prescrizione)
- Codice civile, art. 2059 (Danni non patrimoniali)
- Codice di procedura civile (c.p.c.), art. 96 (Responsabilità aggravata)
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), art. 8 (Risposte e rettifiche)
- Codice penale, art. 596 (Esclusione della prova liberatoria)
- Codice penale, art. 51 (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)
- Codice penale, art. 599 (Provocazione)
- Codice penale, art. 612-bis (Atti persecutori)
- Codice penale, art. 660 (Molestia o disturbo alle persone)
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, art. 2 (vedi anche art. 1)
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 167 (Trattamento illecito di dati)
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 141 (Reclamo al Garante)
- Codice penale, art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)
- Codice penale, art. 612-quater (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale)
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 144-bis (Revenge porn)
- Garante per la protezione dei dati personali, guida ai diritti dell’interessato ai sensi del GDPR (art. 17)
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